Dal 1 gennaio 2020 la prescrizione per le bollette dell’acqua è stata ridotta a 2 anni, infatti l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018 in merito alla riduzione da 5 a 2 ANNI del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua:
per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
per il settore idrico, proprio al 1° gennaio 2020.
La delibera, che non avrà valore retroattivo per i conguagli con scadenze precedenti a questa data, prevede che il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di richiedere la prescrizione contestualmente all’emissione della fattura di conguaglio e almeno con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza: resta quindi invariato il fatto che la prescrizione va richiesta e non viene applicata in maniera automatica.
In caso di apertura di un procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di reclamo inviato dal cliente all’azienda siano sospesi i pagamenti e, in caso di verifica di indebito conguaglio, restituiti gli importi entro tre mesi.
La prescrizione non sarà riconosciuta se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.
Da un lato quindi si stabilisce il diritto alla sospensione dei pagamenti in caso di contestazione ma, dall’altro, si responsabilizza il consumatore nel controllare la correttezza della letture fatturate, nell’utilizzare lo strumento dell’autolettura (soprattutto per le forniture di gas ed acqua) e nel consentire ai distributori locali di rilevare le letture sui contatori non accessibili (quelli all’interno delle nostre abitazioni per intenderci).