Sei in possesso di un Buono Fruttifero Postali, a giugno del 2020 l’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto un altro ricorso proposto da una risparmiatrice contro Poste Italiane, avente ad oggetto un buono fruttifero trentennale, appartenente alla serie Q/P.
La vicenda presenta tratti peculiari: sul retro dei buoni, infatti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° ed il 20° anno, erano presenti plurimi timbri sovrapposti, relativi ai rendimenti della serie P/O e della serie Q/P, rendendo impossibile comprendere quale fosse effettivamente applicabile.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto il ricorso ritenendo che ha quindi optato per l’applicazione delle condizioni, tra tutte quelle previste, più favorevoli alla risparmiatrice, ovvero quelle riportate dalla tabella prestampata sul retro dei titoli , senza considerare i timbri sovrapposti.
Con la stessa pronuncia,, in merito al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno dalla data di emissione del buono, l’Arbitro Bancario Finanziario ha confermato un principio ormai ben consolidato: con riguardo ai buoni sottoscritti posteriormente al D.M. 13.06.1986, il risparmiatore ha il diritto di incassare quanto risulta dall’applicazione del rendimento stampato originariamente sul retro dei buoni stessi.
A partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie “Q”, sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986.
Attorno a questi buoni si è creata una notevole confusione dovuta all’apposizione di timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono, timbri che non comprendevano e non eliminavano, come non eliminano, la fruttificazione tra il l 21º e il 30º anno.
Altro aspetto riguarda infine l’utilizzo di buoni di una vecchia serie, come, ad esempio, l’emissione in data successiva al 28 dicembre 2000 del buono della serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In tali ipotesi, vale ciò che è indicato nel buono.